Frodi alimentari, riconoscerle per evitarle e combatterle
Adulterazione, contraffazione, sofisticazione. Sono tutte tipologie di frodi alimentari, alcune ledono la salute del consumatore, altre violano i diritti legali e commerciali. Tutte però sono soggette a sanzioni di un peso non indifferente e negli ultimi anni si sono riscontrati numerosi casi

Con l'espressione frode alimentare si fa riferimento a produzione, detenzione, commercio, vendita, somministrazione di alimenti non conformi alla leggi vigenti. Le frodi alimentari si dividono in: frodi sanitarie che ledono il diritto alla salute del consumatore tramite fatti che rendono nocivi alimenti, bevande e materiali che vengono a contatto con alimenti; frodi commerciali che ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore tramite i seguenti fatti:
- consegna o somministrazione di una cosa per un'altra, o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità (515 CP)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 CP)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 CP)
Tipologia di frodi
Adulterazione. Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti pregiati originari (latte scremato anziché latte intero; scarti di prodotti lattiero-caseari trattati e mescolati a formaggi destinati al consumo umano).
Contraffazione. Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità (olio di semi anziché olio di oliva; commercializzazione di vini da tavola generici come vini Igt).
Sofisticazione. Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; metanolo aggiunto al vino = frode commerciale + frode sanitaria; miele contenente zuccheri estranei).
Alterazione. Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (irrancidimento dell'olio; cessione di sapore e odore anomalo nell'acqua in Pet lasciata al sole).
Divieti e sanzioni penali (art. 5 Legge 283/62)è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti di legge;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare uno stato di alterazione;
e), f) soppressi;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura tossici per l''uomo.
Lettera a), b), c), g) Arresto fino a 1 anno o Ammenda da 309 a 30.987 euro.
Lettera d), h) Arresto da 3 a 12 mesi o Ammenda da 2.582 a 46.481 euro.
Frodi più frequenti negli ultimi anni
PRODOTTO | FRODI PIÙ FREQUENTI |
Formaggi |
|
Latte |
|
Miele |
|
Olio |
|
Pasta |
|
Pesce |
|
Riso |
|
Uova |
|
Vini |
|
Reati, responsabilità e rischi per l''azienda
Il reato di frode è stato inserito nel D.Lgs 231/2001 (insieme ad altri reati di natura industriale) tra i presupposti atti a determinare la concorrente responsabilità amministrativa dipendente da reato, della persona giuridica. Tale decreto ha messo in discussione il principio di incapacità a delinquere della società, prevedendo che determinati reati, se commessi da soggetti che agiscono solo per interesse o vantaggio dell'azienda, determinano di conseguenza la diretta responsabilità dell'ente in questione. A carico dell'azienda sono previste onerose sanzioni pecuniarie e provvedimenti interdittivi.
La responsabilità dell'ente presuppone la presenza contemporanea di tre elementi:
- che il reato commesso sia incluso tra quelli indicati nel D.Lgs 231/2001;
- che il reato venga commesso da soggetti che ricoprono ruoli di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente, o che possiedono un'unità organizzativa dotata di autonomia, o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- che la commissione del reato non miri ad un vantaggio esclusivo per il soggetto agente ma, contrariamente, sia parte di un più ampio interesse o vantaggio aziendale.
Articoli correlati:
Nas e Assolatte firmano un accordo anticontraffazione
Sequestro di prosciutti avariati. Martini: Inaspriremo le pene
Cibi colorati e falso Made in Italy. Ecco le frodi dell'Italia a tavola

