Fissate le nuove norme sulla deducibilità delle spese al ristorante e in albergo
Si sblocca finalmente la tormentata vicenda della deducibilità delle spese aziendali al ristorante e in albergo. Con un decreto ministeriale sono state rese attuative le modifiche al Tuir, previste dalla Finanziaria 2008, in merito al trattamento fiscale delle spese di rappresentanza sostenute nel corso di tutto il 2008. Il decreto, che ha valore retroattivo a partire dal 1° gennaio scorso, definisce nel dettaglio le tipologie di spesa che possono godere di deducibilità.
La novità importante che è stata introdotta è la differenziazione fra le spese in qualche modo definibili di pubblicità e quelle di rappresentanza che hanno la
finalità di creare, mantenere e accrescere il prestigio della società, ma senza dar luogo ad aspettative di incremento diretto del fatturato.
La novità più importante
L'aspetto più interessante delle nuove norme, come sottolinea Matteo Scibilia per conto di Fipe è l'integrale deducibilità di alcune spese di rappresentanza, come quelle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili, ovvero in relazione alle visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Una decisione che comporterà una perdita di gettito per l'Erario, ma che avrà effetti positivi sul sistema economico permettendo una ripresa di consumi in un settore oggi a rischio di grave crisi come quello della ristorazione.
Un decreto molto atteso
Il mondo delle imprese e dell'Horeca attendeva questo decreto attuativo da molti mesi. Le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2008 si sarebbero infatti dovute applicare già a partire dal periodo d'imposta in corso (vale a dire dal 1° gennaio 2008) ma, senza il decreto, la loro attuazione era ancora un'incognita ed eravamo ormai giunti a fine anno. I limiti di deducibilità sono in particolare fissati come pari all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni, allo 0,5% dei ricavi per la parte eccedente da 10 a 50 milioni di euro e, infine, per lo 0,1% dei ricavi per gli importi eccedenti i 50 milioni di euro.
Ora il provvedimento è entrato finalmente in vigore e molte spese di rappresentanza potranno essere deducibili a vantaggio delle imprese, come richiesto da tempo dalla Fipe secondo quanto ricorda Scibilia. Una deducibilità che, tuttavia, dovrà essere "conquistata", nel senso che le spese dovranno rispondere comunque a precisi requisiti che di seguito indichiamo. Di interesse, infine, anche la parte relativi agli omaggi, aspetto di attualità in vista dei regali aziendali per le le festività natalizie, in quanto il limite massimo di spesa è stato di fatto raddoppiato, portandolo a 50 euro per pezzo.
La nuova normativa per le spese di rappresentanza
Viene interamente rivista la precedente normativa in materia, secondo la quale le spese di rappresentanza erano ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e ripartito nell'arco di cinque anni. La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, nella maggior parte dei casi, da quello che ha avuto inizia il 1° gennaio 2008. Il decreto attuativo, uscito solo in questi giorni, va così a fissare i requisiti già efficaci per l'intero periodo d'imposta in corso, con un effetto sostanzialmente retroattivo.
Requisiti di inerenza e congruità
Il cambiamento riguarda in particolare le modifiche ai requisiti relativi alle spese di rappresentanza, ovvero i requisiti di inerenza e di congruità.
In pratica, i requisiti di inerenza sono da assumersi anche in relazione alla natura della spesa sostenuta (ad esempio, spese di viaggio, vitto, alloggio, per omaggi), la destinazione della stessa (per esempio, a favore dei visitatori di fiere, per l'ospitalità e per incontri con la clientela, anche potenziale), il volume dei ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa e l'attività internazionale da essa svolta. In buona sostanza, le stesse spese potrebbero essere deducibili per un'impresa e non inerenti per un'altra.
Per quanto attiene la congruità, stando al tenore letterale della norma, si evince che il decreto attuativo dovrebbe introdurre un limite calcolato come percentuale sull'ammontare dei ricavi dell'attività dell'impresa, analogamente a quanto previsto per gli esercenti arti e professioni dall'articolo 54, comma 5 del Tuir, nel quale è fissato il limite dell'1% dei compensi.
Resta poi la qualificazione, quale spesa di rappresentanza, del costo sostenuto per i beni distribuiti gratuitamente (di fatto omaggio o regali), purché il relativo valore unitario sia contenuto entro un determinato importo, che viene aggiornato dai previgenti 25,82 euro a 50 euro.
Scompare, infine, dal novero delle spese di rappresentanza il riferimento ai contributi erogati per l'organizzazione di convegni.
Data l'importanza del provvedimento, di seguito diamo pubblicazione dell'analisi tecnica commissionata per conto della Fipe
Nuovo regime spese di rappresentanza
è stato approvato ed è in fase di pubblicazione il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui alla legge n. 244/2007 (c.d. legge Finanziaria per il 2008) che ha modificato, con decorrenza fin dall'esercizio successivo a quello in vigore al 31.12.2007, l'art. 108 comma 2 del T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi, ndr) disciplinante il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza.
L'Art 108 comma 2 deI T.U.I.R.
La norma in epigrafe prevede che 'le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto ad Ministero dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Il decreto ministeriale
Il decreto in epigrafe prevede quanto segue:
A) Nozione di spesa di rappresentanza
Il primo comma dell'unico articolo del decreto contiene la definizione di spese di rappresentanza; in particolare stabilisce che, per essere considerate tali, le spese di rappresentanza devono essere:
- Inerenti allo svolgimento dell'attività di impresa;
- Effettivamente sostenute;
- Documentabili e documentate;
- Sostenute per finalità di natura promozionale o comunque di pubbliche relazioni;
- Rispondenti a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero essere coerenti con le pratiche commerciali di settore.
B) Esemplificazione di spese considerate sempre dl rappresentanza
Il decreto fornisce un elenco di spese che, se inerenti, effettivamente sostenute e documentate, sono automaticamente considerate spese di rappresentanza:
- I viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali relative ai beni o ai servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- Le feste, i ricevimenti e gli altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- Le spese per eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, stabilimenti od uffici;
- Le spese per eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall'impresa;
- Ogni altra spesa per beni e servizi erogati gratuitamente compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda comunque a criteri di inerenza.
C) Ammontare deducibile
Il Decreto Ministeriale prevede che la deducibilità delle spese di rappresentanza sia commisurata all'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, secondo le seguenti percentuali:
a) 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
b) 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni;
c) 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.
D) Spese integralmente deducibili
Il Decreto Ministeriale contiene anche un'espressa previsione che regola la piena deducibilità di alcune categorie di spese sostenute dall'impresa in occasione di determinati eventi e che non sono connotate, come quelle di rappresentanza, del fatto che riguardino anche eventi non prettamente commerciali. In particolare, devono considerarsi integralmente deducibili le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili ovvero in relazione alle visite a sedi, stabilimenti od unità produttive dell'impresa. La deducibilità è riconosciuta sulla base di apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
E) Imprese di nuova costituzione
Per le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza sono deducibili a partire dal periodo d'imposta di conseguimento dei primi ricavi, nel rispetto dei limiti indicati al punto C).
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