Iva interamente detraibile su alberghi e ristoranti dal 1° settembre. Dal prossimo anno, invece, deducibilità parziale per le imposte sui redditi per imprenditori e professionisti. La manovra rimodula l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72, consentendo la piena detraibilità per le somministrazioni di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere.

 La modifica adegua la normativa nazionale a quella comunitaria, dopo che la Commissione Ue ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione. Per tentare di arginare la perdita di gettito il diritto alla detrazione Iva è stato accompagnato dalla riduzione della deducibilità di costi relativi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, previsto ora nella misura del 75%. Nel medio periodo le entrate dovrebbero restare invariate, anche se la norma potrebbe avvantaggiare o svantaggiare singoli contribuenti. Per i contribuenti minimi, per esempio, la detrazione Iva non avrà effetti e non potrà bilanciare la riduzione del costo deducibile.

Prima dell'intervento legislativo, l'Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande era detraibile solo se queste venivano fruite in occasione di convegni o congressi. Dal 1° settembre l'imposta addebitata sarà totalmente detraibile, se inerente all'attività di impresa o lavoro autonomo. Per gli operatori del settore ci saranno aumenti degli adempimenti perché è prevedibile che sempre più spesso i clienti richiederanno una fattura, invece di scontrino o ricevuta fiscale. Con la modifica dell'articolo 109 del Tuir è stata peraltro inserita, come detto, la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.

La riduzione, però, non interessa le spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale. Per i professionisti la nuova versione dell'articolo 54 del Tuir riduce la deducibilità al 75% delle spese, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le modifiche alle dirette entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009, ma per la determinazione degli acconti da versare occorrerà rideterminare l'imposta 2008 tenendo conto dell'indeducibilità del 25% delle spese.


Articoli correlati:

Riduzione Iva per i ristoranti ma vini e alcolici sono esclusi. In enoteca aliquota intera
Riduzione Iva per la ristorazione, via libera della Commissione. Stoppani: servono azioni concrete