Il periodo degli aiuti a fondo perduto alle aziende colpite dalla crisi Covid si avvicina alla sua conclusione. La data è quella del 28 dicembre, quando scadrà la finestra temporale per la richiesta dell’indennizzo perequativo (aperta il 29 novembre) per il quale lo Stato ha messo a disposizione una dote di 4,4 miliardi di euro. Cifra che porta il totale degli aiuti erogati alle imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate a circa 26,5 miliardi di euro negli ultimi 15 mesi.

Per il fondo perduto perequativo lo Stato ha messo a disposizione circa 4,4 miliardi di euro Partite Iva e aiuti a fondo perduto: 4,4 miliardi a disposizione fino al 28 dicembre
Per il fondo perduto perequativo lo Stato ha messo a disposizione circa 4,4 miliardi di euro

 

Come si calcola il contributo del fondo perduto perequativo

Come già ricordato su Italia a Tavola, il fondo perduto perequativo si calcola applicando cinque diverse percentuali di rimborso a seconda dei ricavi del beneficiario. Questa percentuale variabile viene poi applicata alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (che deve essere di almeno il 30% in meno). Da qui emerge l'ammontare che spetta al richiedente fatto salvo eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate per i precedenti decreti di sostegno all'economia colpita dalla pandemia.



Il limite di 150mila euro per azienda

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. In tutti i casi, l’importo del contributo non può superare i 150.000 euro.

 

Le percentuali legate ai ricavi

In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

 

Per i beneficiari il limite dei 10 milioni di ricavi

Il contributo perequativo spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio italiano che, nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

 

 

La richiesta si fa per via telematica

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo.

La domanda per gli aiuti a fond perduto va fatta esclusivamente in via telematica Partite Iva e aiuti a fondo perduto: 4,4 miliardi a disposizione fino al 28 dicembre
La domanda per gli aiuti a fond perduto va fatta esclusivamente in via telematica

 

Attenzione alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Come spiegato nel provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

 

Accredito su conto corrente o credito d'imposta, ecco come arrivano i fondi

Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.