Altri 6 mesi di controlli per il Brunello di Montalcino
Il ministro delle Politiche agricole Zaia annuncia un'ulteriore proroga di sei mesi del decreto del 3 luglio 2008, che dispone interventi di controllo nella filiera produttiva del famoso vino a denominazione di origine controllata e garantita e la salvaguardia delle nostre esportazioni negli Usa
«Abbiamo prorogato di altri sei mesi gli interventi urgenti per rafforzare il sistema dei controlli nella filiera produttiva del Brunello di Montalcino e salvaguardare le esportazioni negli Usa». Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, lo scorso 5 giugno ha firmato un'ulteriore proroga delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008 con il quale erano stati adottati interventi urgenti volti a rafforzare il sistema dei controlli del famoso vino a Denominazione di origine controllata e garantita.
«Si tratta di una proroga necessaria - commenta Zaia - perché grazie alle specifiche procedure di controllo attuate dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, si è potuto evitare il blocco indiscriminato delle importazioni di Brunello da parte delle Autorità doganali statunitensi. La proroga consentirà di mantenere il flusso delle esportazioni di tale prodotto di prestigio e di restituire fiducia al sistema dei controlli in Italia». La firma del decreto proroga al 31 dicembre 2009 il termine di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008. «Questo ulteriore passo - conclude il Ministro - consentirà di rafforzare il rapporto di fiducia tra consumatori e sistema dei controlli posto a garanzie dei nostri vini di qualità».
Il testo del decreto 3 luglio 2008
Visto il regolamento (Ce) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante 'Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini”;
Visto il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante 'Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (Vqprd)”;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di 'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino Doc 'Brunello di Montalcino”»;
Vista la Circolare n. 2008-2 del Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a Docg Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a Docg Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;
Considerata l'opportunità di evitare che le esportazioni del vino a Docg Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America siano indistintamente oggetto di provvedimenti di fermo del prodotto da parte delle competenti autorità statunitensi;
Ritenuto necessario - al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino e consolidare il rapporto di fiducia con il consumatore - di adottare interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli;
Ritenuto di affidare temporaneamente all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ferma restando la competenza dei diversi attori coinvolti nel processo di certificazione, l'incarico di attestare ufficialmente le partite di vino a Docg Brunello di Montalcino destinate all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America;
decreta
Articolo 1
(Dichiarazione di conformità per l'esportazione negli Stati Uniti d'America)
1. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio periferico di Firenze - (di seguito Icq - Ufficio di Firenze) è l'organo ufficiale di controllo preposto al rilascio di una dichiarazione di conformità del vino a Docg Brunello di Montalcino (di seguito dichiarazione).
2. La dichiarazione viene rilasciata dall'Icq - Ufficio di Firenze a seguito di richiesta da parte delle ditte che esportano vino a Docg Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America.
3. La dichiarazione, redatta conformemente allo schema allegato al presente decreto, è costituita da un originale e due copie, recanti il medesimo numero di protocollo e data.
Articolo 2
(Procedimento per il rilascio della dichiarazione)
1. Gli esportatori presentano la richiesta di rilascio della dichiarazione all'Icq - Ufficio di Firenze, con istanza scritta in bollo.
2. L'istanza deve contenere:
1) il nome e/o la ragione sociale del soggetto richiedente, il numero di partita IVA o il codice fiscale e l'indicazione della sede legale;
2) l'indicazione dei numeri di lotto, della serie e del numero delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato recati dalle partite di prodotto che si intende esportare negli Stati Uniti d'America;
3) l'indicazione esatta del luogo ove sono detenute le partite di prodotto;
4) nel caso di imbottigliatore, la dichiarazione di aver proceduto all'imbottigliamento delle partite per le quali viene chiesto il rilascio della 'dichiarazione”.
3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata delle copie dei certificati di idoneità delle partite di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/92 o, nel caso di commerciante di prodotto imbottigliato da terzi, da copia delle fatture e dei documenti di accompagnamento relativi alle operazioni di acquisto.
4. L'Icq - Ufficio di Firenze verifica la tracciabilità di ciascuna delle partite di vino oggetto di esportazione, anche avvalendosi della consultazione di sistemi informativi automatizzati predisposti ai fini dell'applicazione del Piano dei controlli, e, tenuto conto degli atti eventualmente prodotti dal Comitato di Garanzia di cui al Decreto Ministeriale 9 giugno 2008, citato in premessa, rilascia la dichiarazione di conformità.
5. Il procedimento si conclude nel termine di 15 giorni dal momento della ricezione dell'istanza.
6. Il termine di cui al comma è elevato a trenta giorni nel caso di operatori diversi dagli imbottigliatori e di operatori sottoposti alle misure adottate in applicazione dell'art. 5 del regolamento della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001.
Articolo 3
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica fino al 31 dicembre 2008. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 luglio 2008
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