Secondo il Mipaaf le condotte degli imbottigliatori non perfettamente conformi al piano dei controlli dei Vqprd possono essere punite a norma della legge 164/92, anche se non sono previste espressamente fra le ipotesi soggette a sanzione. Sulla tematica dei controlli in fase di imbottigliamento si è espresso il ministero, secondo cui esisterebbe la possibilità di sanzionare attraverso l'applicazione dell'articolo 28, comma 2, della legge 164/92 le condotte non conformi degli operatori su alcune ipotesi non specificamente enumerate nella legge stessa (lettera circolare prot. 005067 del 10 luglio 2008, ministero delle Politiche agricole - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – Direzione generale del controllo dei sistemi di qualità).
Tale sfera d'azione, secondo il ministero, è contenuta 'nello spirito di una legge che tende anche a individuare e classificare procedimenti di confezionamento dei prodotti attraverso specifici controlli sulle metodologie usate dagli operatori, in modo da dare certezza di conservazione, di etichettatura e di provenienza dei prodotti destinati al consumatore medesimo”.
Rientrerebbero nelle violazioni possibili anche gli ostacoli all'attività dei soggetti autorizzati a esercitare funzioni di controllo di cui al dm 29 maggio 2001 (controlli Vqprd).
La circolare ricorda l'ipotesi di mancata comunicazione al soggetto vigilante delle operazioni di imbottigliamento da parte degli imbottigliatori e mancato pagamento del contributo previsto dal tariffario per la fase di imbottigliamento. La mancanza della comunicazione nelle 24 ore precedenti l'inizio dell'imbottigliamento non consentirà al soggetto vigilante di esercitare il potere di controllo conferitogli dall'apposito dm e delineato nello specifico Piano di controllo. Anche l'art.10, comma 1, lettera g), della legge 164/92, laddove cita 'le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i Vqprd e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento”, altro non enuncia - secondo il ministero - se non la modalità di esercizio del potere di controllo da parte del soggetto autorizzato vigilante. Da qui deriva che l'imbottigliamento, eventualmente realizzato omettendo la comunicazione di che trattasi, non avrà i requisiti richiesti per l'uso della Denominazione. E tale mancanza porta alla violazione prevista all'art. 28, comma 2, della legge citata.

Esiste poi una seconda ipotesi di non conformità espressa dal ministero: quella della mancata applicazione sulla bottiglia della fascetta di garanzia, scelta dal Consorzio e approvata dal ministero, che rientrerebbe nel precedente quadro normativo, in quanto tale ipotesi integrerebbe una violazione delle modalità di controllo previste per la fase di imbottigliamento rendendo vano il controllo.
Per concludere, la circolare sancisce che, 'dall'ampia portata delle previsioni sanzionatorie della legge n. 164/1992, si ritiene che sia perfettamente ravvisabile la riconducibilità alle norme in essa contenute, nel pieno rispetto del principio di legalità e senza ricorso ad alcuna estensione analogica, di tutte le eventuali forme di mancato rispetto delle procedure tendenti all'assoggettabilità al controllo da parte del soggetto autorizzato”.
Pertanto ai direttori degli uffici centrali e periferici dell'Icq è stato chiesto di intervenire ogni qual volta sia riscontrata una non conformità grave da parte del soggetto incaricato del controllo dal ministero.