"Tocai": illegittima la legge del Friuli secondo la corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Friuli Venezia Giulia in base alla quale la denominazione 'Tocai Friulano” poteva continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della regione, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano.
La decisione della Corte Costituzionale si allinea quindi a quella del ministro della Politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, che a fine settembre aveva firmato il decreto che disponeva la cessazione degli effetti del dm 11 febbraio 2008 relativo alle norme transitorie per l'uso della varietà di vite "Tocai friulano" e del sinonimo "Friulano".
Una volta per tutte, dunque, la questione sulla denominazione dell'ormai vecchio 'Tocai Friulano” sembra essere arrivata a una soluzione definitiva, e d'ora in avanti sarà consentito l'utilizzo della denominazione 'Friulano” per il vino prodotto nella regione del Friuli Venezia Giulia e di 'Tai” per quello prodotto in Veneto.
A sollevare la questione di fronte alla Consulta era stata la presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendo che tale norma regionale violasse gli articoli 11 e 117 della Costituzione, poiché la Comunità europea aveva stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare solo sino al 31 marzo 2007 la denominazione 'Tocai Friulano”, per i vini prodotti nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre, la disciplina della denominazione in esame, per il ricorrente, non concernerebbe la materia 'agricoltura”, ma quella 'opere dell'ingegno”: quest'ultima locuzione sarebbe omologa a 'proprietà intellettuale”, spesso utilizzata in alternativa a 'proprietà industriale”, che comprende la regolamentazione dei segni distintivi dei prodotti, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
Per i giudici costituzionali, la questione è fondata: «è palese che la norma impugnata, in considerazione del suo contenuto e del suo obiettivo - si legge nella sentenza n.368 depositata oggi (relatore Tesauro) - incide su molteplici interessi: dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza, interferendo in tal modo in una molteplicità di materie».
Tale «interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla resistente (la Regione Friuli), con conseguente illegittimità della norma impugnata".
Fonte: Agi
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