Il Decreto legge recentemente pubblicato nella Gazzetta ufficiale conferisce più poteri ai sindaci. Avere più potere decisionale però comporta anche più responsabilità. Tra le disposizioni il Decreto - che ha l’obiettivo principe di tutelare il decoro e la sicurezza urbana - affronta anche la tematica della somministrazione di bevande alcoliche confermando in via definitiva, su tutte, la decisione di vietare la vendita di alcolici ai minorenni.

Decreto sicurezza, no alcol ai minoriAi sindaci il potere di limitare la vendita

Sulla vendita di alcolici poi il Decreto prevede che il sindaco possa, per un periodo limitato di tempo, interdire la vendita di alcolici e superalcolici in determinate fasce orarie laddove non sussistano tutte le garanzie di sicurezza o si voglia prevenire qualunque tipo di evento indecoroso.

A questo segue un quadro sanzionatorio suddiviso in tre punti principali:
  • Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5mila a 20mila euro. Inoltre, qualora siano state contestate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
  • Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24 alle 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
  • Per le aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7mila euro in caso di violazione del divieto di vendere superalcolici dalle ore 22.00 alle 6.00, è invece punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 10.500 euro la violazione dei divieti di somministrazione di superalcolici e di somministrazione di alcolici dalle ore 2 alle 6. Inoltre, qualora nell’arco di un biennio sia reiterata una delle violazioni sopra descritte, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.
  • È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l’obbligo di esporre nel locale le relative tabelle.

Sul Decreto è intervenuta anche la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi): «Si tratta di un provvedimento che apprezziamo - commenta Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe - perché si pone in perfetta linea con l'impegno della nostra Federazione nel percorso di lotta all'abusivismo e alla difesa della legalità che da sempre perseguiamo. I pubblici esercizi vivono infatti in prima linea le situazioni di degrado e insicurezza delle nostre città e questo provvedimento fornisce una prima risposta al contrasto di tali fenomeni per una migliore convivenza sociale. Bisogna tuttavia precisare che la possibilità dei sindaci di limitare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in determinate zone necessita del giusto coinvolgimento delle categorie interessate e del contemperamento di interessi tra attività economiche e sicurezza pubblica».

Aldo Cursano - Decreto sicurezza, no alcol ai minoriAi sindaci il potere di limitare la vendita
Aldo Cursano

Secondo Fipe restano pertanto ancora due punti in sospeso: «Premesso - commenta Cursano - che Fipe apprezza il fatto che sia stato definito una volta per tutte il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, permangono due questioni su cui lavorare. Da un lato le sanzioni, che sotto i 16 anni restano penali solo per la somministrazione. In secondo luogo resta da valutare l'effettiva efficacia delle norme nei confronti di un'attività, quella di vendita, come ad esempio nei minimarket presenti nei centri storici, che si realizza molto rapidamente e quindi risulta di difficile repressione, a meno che non venga sanzionata anche la semplice messa a disposizione delle bevande sugli scaffali di vendita oltre l’orario, come proposto da Fipe».