Wi-fi libero in bar e ristoranti. Nessun rischio per gli esercenti
Dando ragione all’interpretazione di Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi, l’Autorità garante della privacy ha confermato che gli esercenti pubblici possono mettere a disposizione degli utenti la connessione wi-fi
La pubblicazione della risposta fornita dall’Autorità garante della protezione dei dati personali a Fipe-Confcommercio sulla liberalizzazione del wi-fi nei pubblici esercizi accende la diatriba. Oggetto del contendere è il rischio di condanna dell’esercente che non identifica i fruitori del wi-fi e non registra la loro navigazione per reati eventualmente commessi con tali mezzi dai clienti. La risposta del Garante ribadisce che dal 2011 è venuta meno l’obbligatorietà da parte degli esercenti di monitorare e archiviare i dati relativi alla navigazione in Internet degli avventori. Inoltre in tema di reati non è previsto alcun tipo di responsabilità oggettiva e ciò è confermato anche dall’assenza di qualsiasi condanna per tali fatti.

A sollevare la questione era stata un’interpretazione controversa fatta da provider che forniscono programmi di archiviazione. A loro dire, sui gestori di bar e ristoranti incombeva l’obbligo di registrazione dei dati da parte degli utenti, così come dovevano essere anche ritenuti corresponsabili dei siti visitati dai loro clienti in caso di connessione alla rete con l’accesso telematico fornito dal locale.
Con questa interpretazione, che conferma quella da subito data da Fipe, i gestori dei locali saranno sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla navigazione in Internet da parte dei loro clienti e, nel caso volessero entrare in possesso di informazioni più dettagliate riguardo all’uso della rete, dovranno richiedere al consumatore di firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il Garante, nella risposta fornita a Fipe, ha infatti ribadito che questo caso rientra fra quelli in cui non può essere effettuato il trattamento dei dati personali senza necessità del consenso del soggetto interessato, in base all’art. 24 del Codice.
Pertanto, in primo luogo, gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di wi-fi offerto; altrimenti, se vogliono continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi, di cui all’art. 13 del Codice.
Se l’esercente ritiene di intercettare i clienti che si collegano - spiega in una nota la Federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia - deve richiedere loro il consenso esplicito al trattamento dei dati, in assenza del quale rischia una sicura sanzione amministrativa nella misura compresa fra 6mila e 36mila euro. Gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono quindi, in questo momento di crisi, risparmiare su questi costi, come d’altro canto avviene in altri paesi dell’Europa.
«È assurdo - fa notare il presidente Fipe, Lino Stoppani (nella foto) - che dopo il parere dell’Authority vi siano ancora dei dubbi interpretativi sulla liberalizzazione del sistema wi-fi che va verso la realizzazione delle smart city».

A sollevare la questione era stata un’interpretazione controversa fatta da provider che forniscono programmi di archiviazione. A loro dire, sui gestori di bar e ristoranti incombeva l’obbligo di registrazione dei dati da parte degli utenti, così come dovevano essere anche ritenuti corresponsabili dei siti visitati dai loro clienti in caso di connessione alla rete con l’accesso telematico fornito dal locale.
Con questa interpretazione, che conferma quella da subito data da Fipe, i gestori dei locali saranno sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla navigazione in Internet da parte dei loro clienti e, nel caso volessero entrare in possesso di informazioni più dettagliate riguardo all’uso della rete, dovranno richiedere al consumatore di firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il Garante, nella risposta fornita a Fipe, ha infatti ribadito che questo caso rientra fra quelli in cui non può essere effettuato il trattamento dei dati personali senza necessità del consenso del soggetto interessato, in base all’art. 24 del Codice.
Pertanto, in primo luogo, gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di wi-fi offerto; altrimenti, se vogliono continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi, di cui all’art. 13 del Codice.
Se l’esercente ritiene di intercettare i clienti che si collegano - spiega in una nota la Federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia - deve richiedere loro il consenso esplicito al trattamento dei dati, in assenza del quale rischia una sicura sanzione amministrativa nella misura compresa fra 6mila e 36mila euro. Gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono quindi, in questo momento di crisi, risparmiare su questi costi, come d’altro canto avviene in altri paesi dell’Europa.«È assurdo - fa notare il presidente Fipe, Lino Stoppani (nella foto) - che dopo il parere dell’Authority vi siano ancora dei dubbi interpretativi sulla liberalizzazione del sistema wi-fi che va verso la realizzazione delle smart city».

