L’etichettatura dei prodotti ittici freschi. La normativa in sintesi
Dal 2002 in tutti i paesi dell’Unione europea i prodotti ittici destinati al consumatore finale possono essere commercializzati solo se recano un’indicazione o un’etichetta che contenga la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura o di allevamento
Il 1° gennaio 2002 sono entrate in vigore le norme comunitarie sull'etichettatura del pesce: in tutti i paesi dell'Unione europea, i prodotti ittici vivi, freschi o refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia destinati al consumatore finale possono essere commercializzati solo se recano un'indicazione o un'etichetta che contenga la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura o di allevamento. Il sistema di etichettatura, introdotto dal Reg. (CE) n. 104/2000 nell'ambito della riforma dell'Ocm della pesca e dell'acquacoltura e disciplinato dal Reg. (CE) n. 2065/2001, è stato applicato in Italia secondo le modalità contenute nel Decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 marzo 2002 (integrato più volte nell'elenco delle denominazioni commerciali, da ultimo dal Decreto ministeriale del 23 dicembre 2010) e in alcune circolari ministeriali.
Campo di applicazione
Nel dettaglio, la disciplina sull'etichettatura si applica a pesci e filetti di pesce, crostacei e molluschi vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, provenienti sia dall'attività di pesca sia dall'acquacoltura, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine (anche quando importati da Paesi terzi). La prima tabella riporta, in maniera dettagliata, i prodotti ittici ai quali si applica la normativa, con accanto i codici della Nomenclatura combinata (nomenclatura di base per la tariffa doganale comune, nonché per le statistiche del commercio esterno alla Comunità e del commercio tra gli Stati membri). Rientrano nel campo di applicazione anche i prodotti decapitati, tagliati a pezzi o in filetti, oppure triturati. Sono esclusi, invece, i prodotti cotti, preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli contenuti nella tabella, ovvero sono esclusi i prodotti non compresi nel capitolo 3 della NC: ad esempio, le conserve di pesci, di crostacei e di molluschi (tonno, sardine all'olio, ecc.), gli impanati e altri tipi di preparazioni alimentari (a base di surimi, sughi, caviale, ecc.), tutti inseriti nel capitolo 16 della Nc, con i codici 1604 (Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce) e 1605 (Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati).
Le informazioni obbligatorie e quelle facoltative
La normativa, in merito alle informazioni obbligatorie da fornire con l'etichettatura, distingue tra la fase di vendita al dettaglio e le fasi precedenti. In particolare, nella vendita al dettaglio, per i prodotti di cui alla tabella devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) la denominazione commerciale della specie (secondo l'elenco predisposto dallo Stato membro; in Italia, tale elenco, allegato al D.M. del 27 marzo 2002, è stato integrato più volte);
b) il metodo di produzione. Le diciture che possono essere utilizzate sono:
- pescato,
- pescato in acque dolci,
- allevato;
c) la zona di cattura o di allevamento. Tale indicazione implica:
- per i prodotti pescati in mare, l'indicazione di una delle zone riportate nella seconda tabella (sono le zone di pesca definite dalla Fao);
- per i prodotti pescati in acque dolci, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto;
- per i prodotti allevati, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto, ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale.
Nelle fasi precedenti alla vendita al dettaglio, ad ogni stadio di commercializzazione, devono figurare non solo la denominazione commerciale, il metodo e la zona di produzione ma anche la denominazione scientifica della specie (anch'essa contenuta negli elenchi predisposti dallo Stato membro). La normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2002 si aggiunge a numerose altre indicazioni obbligatorie, sull'etichettatura dei prodotti alimentari e quindi ittici, destinati sia al consumatore finale sia all'industria e agli utilizzatori intermedi.
L'etichetta 'volontaria” per l'origine del pesce
Grazie al decreto Sviluppo approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno di quest'anno, nasce l'etichetta 'volontaria” per il pesce italiano venduto al dettaglio o servito al ristorante. Con la nuova normativa i soggetti che vendono al dettaglio o somministrano prodotti della pesca potranno utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore la dicitura 'prodotto italiano”. Sarà ammessa anche ogni altra indicazione sull'origine italiana o sulla zona di cattura del pescato più precisa di quella oggi prevista dalle norme in vigore. Attualmente la legge sull'etichettatura prevede la sola indicazione della zona di pesca. Il pesce italiano, ad esempio, fa parte della cosiddetta 'zona Fao 37”, che contraddistingue il prodotto del Mediterraneo.
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Pesce italiano al ristorante Arriva l'etichetta "volontaria"
Campo di applicazione
Nel dettaglio, la disciplina sull'etichettatura si applica a pesci e filetti di pesce, crostacei e molluschi vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, provenienti sia dall'attività di pesca sia dall'acquacoltura, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine (anche quando importati da Paesi terzi). La prima tabella riporta, in maniera dettagliata, i prodotti ittici ai quali si applica la normativa, con accanto i codici della Nomenclatura combinata (nomenclatura di base per la tariffa doganale comune, nonché per le statistiche del commercio esterno alla Comunità e del commercio tra gli Stati membri). Rientrano nel campo di applicazione anche i prodotti decapitati, tagliati a pezzi o in filetti, oppure triturati. Sono esclusi, invece, i prodotti cotti, preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli contenuti nella tabella, ovvero sono esclusi i prodotti non compresi nel capitolo 3 della NC: ad esempio, le conserve di pesci, di crostacei e di molluschi (tonno, sardine all'olio, ecc.), gli impanati e altri tipi di preparazioni alimentari (a base di surimi, sughi, caviale, ecc.), tutti inseriti nel capitolo 16 della Nc, con i codici 1604 (Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce) e 1605 (Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati).Le informazioni obbligatorie e quelle facoltative
La normativa, in merito alle informazioni obbligatorie da fornire con l'etichettatura, distingue tra la fase di vendita al dettaglio e le fasi precedenti. In particolare, nella vendita al dettaglio, per i prodotti di cui alla tabella devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) la denominazione commerciale della specie (secondo l'elenco predisposto dallo Stato membro; in Italia, tale elenco, allegato al D.M. del 27 marzo 2002, è stato integrato più volte);
b) il metodo di produzione. Le diciture che possono essere utilizzate sono:
- pescato,
- pescato in acque dolci,
- allevato;
c) la zona di cattura o di allevamento. Tale indicazione implica:
- per i prodotti pescati in mare, l'indicazione di una delle zone riportate nella seconda tabella (sono le zone di pesca definite dalla Fao);
- per i prodotti pescati in acque dolci, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto;
- per i prodotti allevati, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto, ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale.
Nelle fasi precedenti alla vendita al dettaglio, ad ogni stadio di commercializzazione, devono figurare non solo la denominazione commerciale, il metodo e la zona di produzione ma anche la denominazione scientifica della specie (anch'essa contenuta negli elenchi predisposti dallo Stato membro). La normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2002 si aggiunge a numerose altre indicazioni obbligatorie, sull'etichettatura dei prodotti alimentari e quindi ittici, destinati sia al consumatore finale sia all'industria e agli utilizzatori intermedi.
L'etichetta 'volontaria” per l'origine del pesce
Grazie al decreto Sviluppo approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno di quest'anno, nasce l'etichetta 'volontaria” per il pesce italiano venduto al dettaglio o servito al ristorante. Con la nuova normativa i soggetti che vendono al dettaglio o somministrano prodotti della pesca potranno utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore la dicitura 'prodotto italiano”. Sarà ammessa anche ogni altra indicazione sull'origine italiana o sulla zona di cattura del pescato più precisa di quella oggi prevista dalle norme in vigore. Attualmente la legge sull'etichettatura prevede la sola indicazione della zona di pesca. Il pesce italiano, ad esempio, fa parte della cosiddetta 'zona Fao 37”, che contraddistingue il prodotto del Mediterraneo.
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