Basta "chiamate" nel week end
Sotto l'albero di Natale degli operatori che prestano servizio nella ristorazione quest'anno c'è stato un regalo alquanto 'inatteso”: la legge sul protoccolo Welfare (all'art. 1, commi 45 e 46), ha abrogato le disposizioni del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che prevedevano il contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) e il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, sempre in materia di part-time, le nuove norme (art. 1, comma 44) hanno eliminato la possibilità di stipulare clausole elastiche e flessibili fra le parti, anche in mancanza di una regolamentazione prevista nel contratto nazionale. Di fatto un autentico salto nel buio che ha cancellato una delle architravi del lavoro nei pubblici esercizi: la possibilità di utilizzare con flessibilità dipendenti temporanei legati ai picchi del lavoro (fine settimana o banchetti). Il lavoro di camerieri svolto da studenti, pensionati o persone con seconda occupazione. La situazione è fra l'altro aggravata dal fatto che la nuova legge, almeno fino al momento in cui siamo andati in stampa, non prevede alcuna disciplina transitoria per regolare la validità dei contratti e delle clausole stipulati prima del 1° gennaio 2008, ma destinati a durare nel tempo oltre tale data.
Quella che si delinea all'orizzonte è una situazione delicata su cui occorre un chiarimento urgente per capire se effettivamente l'abrogazione per legge di una tipologia contrattuale o di singole clausole (lavoro intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, clausole elastiche e flessibili), determini o no l'immediata invalidità dei contratti e delle clausole stipulati prima della entrata in vigore della medesima legge.
Ciò che stupisce, fra l'altro, è il sostanziale silenzio delle organizzazioni di categoria e dei sindacati a conferma di come il settore della ristorazione continui a non godere dell'attenzione che dovrebbe. E che ha in altri Paesi….
Stando ad un orientamento prevalente fra i consulenti del lavoro ci si dovrebbe rifare all'art. 11, comma 1 'Disposizioni sulla legge in generale” (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, c.d. 'Preleggi”), in base al quale 'La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. In particolare, per quanto riguarda le leggi che disciplinano i requisiti di validità dei contratti, la giurisprudenza ha chiarito che 'I requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto”. Il che significa che il contratto è (e resta nel tempo) valido o nullo soltanto con riferimento alla disciplina applicabile al momento della sua conclusione. Applicando tale principio, per le ipotesi nelle quali manca una normativa transitoria (come è in questo caso), la stessa giurisprudenza ha precisato che 'In mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la mens legis, rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro”.
Nel caso della Finanziaria 2008 l'abrogazione delle disposizioni relative al lavoro intermittente, alla somministrazione, e alle clausole elastiche e flessibili, riteniamo non autorizzi in alcun modo a ritenere che il legislatore abbia voluto intervenire anche sulle situazioni del passato. Si può affermare, quindi, che ta

