La Lombardia rilancia, grazie a Saffioti, i rifugi alpini
Una nuova legge regionale per regolamentare l'utilizzo e la funzione degli oltre 150 rifugi alpini esistenti sulle aree montane lombarde. é quella che ha approvato oggi all'unanimità la Commissione 'Attività produttive” presieduta da Carlo Saffioti, dopo aver tenuto audizioni con tutti gli enti e le associazioni interessate e dopo aver recato visita su invito del Cai a uno dei rifugi alpini più celebri e conosciuti, il Rifugio 'Luigi Albani” situato in Val di Scalve nella zona montana del Pizzo della Presolana in Comune di Colere (BG), a 1939 metri di altezza.
Con il nuovo provvedimento, che sarà sottoposto al voto definitivo dell'aula nella seduta prevista per giovedì 18 dicembre, la Regione Lombardia introduce normative più selettive e qualificanti per i rifugi situati in zona alpina, istituendo un vero e proprio albo regionale dei rifugi con relativo marchio di riconoscimento e distinguendo tra rifugio alpino e rifugio escursionistico.
«Il progetto di legge –ha spiegato il presidente Carlo Saffioti (FI-Pdl), che del provvedimento ne è anche relatore - vuole dare pieno riconoscimento solo a quelle strutture che rispetteranno le regole e le normative indicate. Saranno queste le uniche strutture che potranno poi beneficiare dei contributi regionali previsti dalla legge n°26 del 2002. In questo modo –ha spiegato
Saffioti- vogliamo privilegiare quei rifugi che davvero svolgono un servizio e una funzione utile al territorio montano, evitando una inutile dispersione di finanziamenti a pioggia».
La nuova legge prevede la distinzione tra rifugi alpini e rifugi escursionistici. I primi devono offrire ospitalità e ristoro ed essere ad almeno 1000 metri di quota in zone isolate di montagna inaccessibili da strade aperte al traffico ordinario e devono essere distanti da linee funiviarie almeno 1500 metri o con 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie. Possono invece fregiarsi del titolo di rifugi escursionistici le strutture poste ad una altezza minima di 700 metri accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario.
Una voce specifica del testo regionale è dedicata alla figura del gestore, chiamato ad esercitare la propria attività per un numero minimo obbligatorio di 100 giorni all'anno. Deve inoltre qualificarsi come riferimento informativo della zona e nel caso di incidenti o infortuni deve collaborare attivamente fornendo anche disponibilità di locali e attrezzature utili agli interventi di soccorso.
Approvati due emendamenti della Lega Nord: uno che introduce la facoltà di predisporre la segnaletica sentieristica 'oltre che in lingua italiana anche in dialetto locale”, l'altro che assegna alle amministrazioni comunali competenti la possibilità per i rifugi alpinistici di ridurre fino al novanta per cento la tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Con il nuovo provvedimento, che sarà sottoposto al voto definitivo dell'aula nella seduta prevista per giovedì 18 dicembre, la Regione Lombardia introduce normative più selettive e qualificanti per i rifugi situati in zona alpina, istituendo un vero e proprio albo regionale dei rifugi con relativo marchio di riconoscimento e distinguendo tra rifugio alpino e rifugio escursionistico.
«Il progetto di legge –ha spiegato il presidente Carlo Saffioti (FI-Pdl), che del provvedimento ne è anche relatore - vuole dare pieno riconoscimento solo a quelle strutture che rispetteranno le regole e le normative indicate. Saranno queste le uniche strutture che potranno poi beneficiare dei contributi regionali previsti dalla legge n°26 del 2002. In questo modo –ha spiegato
Saffioti- vogliamo privilegiare quei rifugi che davvero svolgono un servizio e una funzione utile al territorio montano, evitando una inutile dispersione di finanziamenti a pioggia».La nuova legge prevede la distinzione tra rifugi alpini e rifugi escursionistici. I primi devono offrire ospitalità e ristoro ed essere ad almeno 1000 metri di quota in zone isolate di montagna inaccessibili da strade aperte al traffico ordinario e devono essere distanti da linee funiviarie almeno 1500 metri o con 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie. Possono invece fregiarsi del titolo di rifugi escursionistici le strutture poste ad una altezza minima di 700 metri accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario.
Una voce specifica del testo regionale è dedicata alla figura del gestore, chiamato ad esercitare la propria attività per un numero minimo obbligatorio di 100 giorni all'anno. Deve inoltre qualificarsi come riferimento informativo della zona e nel caso di incidenti o infortuni deve collaborare attivamente fornendo anche disponibilità di locali e attrezzature utili agli interventi di soccorso.
Approvati due emendamenti della Lega Nord: uno che introduce la facoltà di predisporre la segnaletica sentieristica 'oltre che in lingua italiana anche in dialetto locale”, l'altro che assegna alle amministrazioni comunali competenti la possibilità per i rifugi alpinistici di ridurre fino al novanta per cento la tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

