Sta creando un vero 'polverone” la notizia che nella nuova legge comunitaria in esame alle Camere ci sia una norma che consente di produrre e vendere bibite di fantasia con l'aroma e il colore delle arance, dei limoni eccetera, ma senza il succo dei frutti. In realtà ciò era già previsto dalla legge n.14/2003 e poi disciplinato dal Dpr n.230/2004, ma la nuova legge abroga l'art. 1 della legge n.286/2004 che vietava di colorare bibite se non contenenti almeno il 12% di succo di agrumi. Per il consumatore, quindi, saranno tempi duri. Un piccolo vademecum delle bibite in commercio può aiutare a capirci un po' di più e a scegliere con coscienza.

Succo di frutta: per legge deve essere soltanto succo di frutta al 100%, senza aggiunta di acqua. Può essere succo naturale oppure 'ricostituito” (succo in polvere con aggiunta di acqua) ma deve riportare in etichetta la dizione 'a base di succo concentrato”. Se è ottenuto in parte da frutta e in parte da succo concentrato deve riportare in etichetta la dicitura 'parzialmente a base di succo concentrato”.

Nettare: è un mezzo succo di frutta, in quanto deve contenere una percentuale minima di frutta dal 25 al 50%, il resto è acqua ma nulla vieta di superare le percentuali minime.

Succo e polpa: dalla denominazione sembra un tipo di bibita più ricca di succo, invece è un nettare che può avere anche tale denominazione in quanto è ricavato dalla purea del frutto ed è soggetto alle stesse percentuali minime di legge. In genere il nettare è costituito quasi solo da succo mentre il succo e polpa è ottenuto da parti solide

Bevande a base di succo: per tutte attualmente il contenuto minimo di succo di frutta è del 12%, il resto è acqua, zucchero e additivi impiegati per stabilizzare colore e carica microbica (acido ascorbico, vitamina C eccetera).

Bibite di fantasia: con una percentuale di succo di frutta inferiore al 12%. Non possono riportare la relativa denominazione ma solo una di fantasia, possono però riportare in etichetta la raffigurazione del frutto o la sottodenominazione 'al gusto di…”.

Bibite di fantasia senza succo di frutta: ovvero preparate solo con acqua, aromi che riproducono il gusto di un frutto, zucchero ed eventuali ingredienti di fantasia, zucchero e altri ingredienti a scelta. Devono riportare la denominazione di fantasia ma è vietata la raffigurazione del frutto.

Bibita di fantasia come le cole: che nella denominazione possono richiamare un frutto, anche se nulla vieta che contengano succo di frutta. Di questa categoria fa parte ad esempio il the freddo.

Bevande a base di estratti di frutta: una via di mezzo tra le bevande di fantasia e quelle a base di succo. Tipico è il Chinotto, preparato con estratto del frutto senza una minima percentuale, con acqua, zucchero e anidride carbonica.

Gassosa: bibita a parte, costituita essenzialmente da acqua, anidride carbonica e zucchero. Non ha l'obbligo di una percentuale minima di frutta ma possono essere aggiunti essenza di limone, acido citrico e altre sostanze simili.