La legge vista da vicino
Legge regionale del Lazio approvata il 16 novembre 2006 'Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” Art. 16 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità: a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione; b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.
2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fi sso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. è inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile suoi prodotti stessi.
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità: a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione; b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.
2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fi sso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. è inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile suoi prodotti stessi.

