Legge regionale del Lazio  approvata il 16 novembre 2006  'Disciplina dello svolgimento  delle attività di somministrazione  di alimenti e bevande”  Art. 16 (Pubblicità dei prezzi) 
1. I prezzi dei prodotti destinati alla  somministrazione devono essere  resi noti al pubblico con le seguenti  modalità: a) mediante esposizione,  all'interno del locale, di apposita tabella  in tutti i casi di somministrazione di  alimenti e bevande, ivi comprese le  attività di ristorazione; b) mediante  esposizione della tabella anche  all'esterno del locale o comunque  in maniera tale che sia leggibile  dall'esterno dello stesso, limitatamente  alle attività di ristorazione con  esclusione della carta dei vini. 
2. Nel caso di somministrazione di  alimenti e bevande con formule a  prezzo fi sso è vietata l'applicazione  di costi aggiuntivi per il servizio, il  coperto, le bevande e quant'altro non  sia compreso nell'offerta al pubblico  ed appositamente pubblicizzato  nell'offerta medesima. 
3. Qualora il servizio di  somministrazione sia effettuato al  tavolo, la tabella od il listino dei prezzi  deve essere posto a disposizione dei  clienti prima dell'ordinazione e deve  indicare l'eventuale componente del  servizio con modalità tali da rendere  il prezzo chiaramente e facilmente  comprensibile al pubblico. è inoltre  fatto divieto di applicare costi aggiuntivi  per il coperto. 
4. Il titolare dell'esercizio di  somministrazione deve rendere noti al  pubblico i prezzi dei prodotti destinati  alla vendita per asporto, ovunque  collocati, mediante cartello o altro  mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i  casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio  sono indicati in maniera chiara e  facilmente visibile suoi prodotti stessi.