CONOSCERE L'I.C.P.
Può costare caro esporre materiale pubblicitario nel proprio esercizio pubblico senza avere ottenuto l'autorizzazione da parte del comune. Lo ha scoperto il titolare di un ristorante milanese che si è visto comminare un'ammenda di 19.776 euro (ridotta a 4.944 euro perché l'importo è stato pagato entro 60 giorni). Stiamo parlando dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.c.p.) e il tributo grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati tali (e pertanto tassabili ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448) tutti quei messaggi diffusi mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni. La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il titolare di pubblico esercizio è tenuto a presentare al proprio comune un'apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate caratteristiche, durata e ubicazione del messaggio pubblicitario. Il calcolo dell'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di messaggio. Il pagamento è obbligatorio solo se la tipologia dei mezzi esposti non gode di esenzione (per informazioni contattare la Fipe locale) o se l'insegna è inferiore ai 5 mq. Il pagamento della relativa imposta da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno (il comune non invia alcun avviso) è dovuto sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Le scritte esposte sulle vetrina o sulle porte d'ingresso sono tassate come un unico mezzo pubblicitario. L'installazione è da ritenersi autorizzata qualora (con modalità di silenzio-assenso) siano trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di messaggio. Il pagamento è obbligatorio solo se la tipologia dei mezzi esposti non gode di esenzione (per informazioni contattare la Fipe locale) o se l'insegna è inferiore ai 5 mq. Il pagamento della relativa imposta da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno (il comune non invia alcun avviso) è dovuto sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Le scritte esposte sulle vetrina o sulle porte d'ingresso sono tassate come un unico mezzo pubblicitario. L'installazione è da ritenersi autorizzata qualora (con modalità di silenzio-assenso) siano trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

