è stata prorogata al 31 dicembre 2006 la possibilità di ogni paese europeo di autorizzare la commercializzazione di prodotti biologici importati da Paesi terzi che non hanno una disciplina equivalente a quella comunitaria. Lo stabilisce il regolamento Ce n.1567/2005. I prodotti bio provenienti dai Paesi terzi si distinguono in 2 categorie: quelli con regole 'bio” giudicate equivalenti (Argentina, Australia, Israele, repubblica Ceca, Svizzera e Ungheria) e quelli che devono avere un'autorizzazione all'importazione da parte di uno qualsiasi degli Stati membri della Ce.