Per tutti quei locali che non espongono il listino prezzi è prevista per legge una sanzione di 308 euro con conseguente segnalazione alla Polizia. Ma esistono ancora ristoranti, trattorie o osterie che non si preoccupano di questo fatto e continuano a far enunciare le proposte al cameriere, scatenando l'ira dei clienti.A questo punto è lecito domandarsi se il cliente può rifiutarsi di pagare il conto. In via generale, la questione è regolamentata dagli articoli 1559 e 1561 del Codice civile, che sanciscono un contratto di somministrazione tra ristoratore e utente.

Questo 'contratto” si perfeziona quando il gestore accetta l'ordinazione ma se non c'è esposizione dei prezzi su un listino o un cartello, allora le cose cambiano leggermente. Infatti, l'art. 1561 stabilisce che, se nel contratto di somministrazione non è stato determinato il prezzo, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi ai prezzi 'normalmente praticati”. Quindi, se sono esorbitanti, il cliente può rifiutarsi di pagare e il ristoratore deve rifare il conto: se si rifiuta, si può chiamare la Polizia che applicherà la multa. L'altra ipotesi è che le due parti continuino a discutere su quali siano i prezzi normalmente praticati e in questo caso subentra il Codice del 1942 con l'art. 1473, in base al quale 'le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo”. E se il terzo non è in grado di porre fine alla disquisizione, ci si affida presidente del Tribunale locale.