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La scadenza per la comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas 2022
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dalla data successiva alla scadenza del periodo
Entro il 16 marzo 2023, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 e non ancora utilizzati in compensazione. Le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
La comunicazione va inviata dal 16 febbraio al 16 marzo
La comunicazione dei crediti d’imposta maturati deve essere inviata utilizzando lo specifico modello approvato, composto da frontespizio, quadro A (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e quadro B (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati). Tale comunicazione va inviata dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/98, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per ciascun credito d’imposta il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al netto dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l’invio. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
Il mancato invio determina l’impossibilità di utilizzo
Considerato altresì che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Restano fermi i termini previsti per ciascuna agevolazione e i relativi codici tributo già approvati. Dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
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