Dall'Iva ai codici Ateco, serve più chiarezza sulla ristorazione
La Corte di giustizia ha sentenziato i criteri per qualificare un servizio di ristorazione ai fini Iva. La differenza la fanno i servizi a supporto e la domanda del cliente. Ma serve fare chiarezza sulla somministrazione
È toccato ancora alla giustizia mettere una pezza alle falle della legislazione sulla somministrazione di cibi e bevande. La sentenza della Corte di giustizia mette un punto alla questione della tassazione Iva delle vendite da asporto e a domicilio. Tema centrale per il settore della ristorazione, soprattutto in un momento in cui il ritiro e il delivery hanno consolidato la propria posizione di mercato spinte dalle conseguenze dell’emergenza Covid. E che si lega a doppio filo alla discussione sui codici Ateco; attualmente in secondo piano dopo aver rappresentato il primo criterio per la gestione delle aperture-chiusure e dei ristori, nonché del calcolo dell’Iva.
La sentenza della Corte di giustizia
In particolare, la sentenza della Corte di giustizia ha affermato che la cessione di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti a consentirne il consumo immediato va considerata come servizio di ristorazione o catering ai fini Iva. La sentenza arriva dopo che, nella Legge di Bilancio 2021, il legislatore aveva considerate soggette all’aliquota del 10% le cessioni di piatti pronti o «altrimenti preparati in vista del consumo immediato, della loro consegna a domicilio o all’asporto». Una bella riduzione rispetto al 22% iniziale.Cosa sono i "servizi a supporto"? Personale, servizio al tavolo, ecc.
Ma quali sono quei “servizi a supporto” che fanno la differenza? Secondo il diritto europeo, recepito dall’Italia, occorre considerare la presenza di diversi elementi: presenza di personale, esistenza di un servizio di trasmissione degli ordini, presentazione dei piatti, servizio al tavolo, esistenza di locali chiusi, ecc. Anche la prospettiva del cliente, però, fa la differenza. Se quest’ultimo non intende usufruire dei servizi a supporto, anche qualora presenti, allora la qualificazione da “servizio” diventa una “cessione” di beni. Con tutto quello che ne discende in termini Iva (al 22%).Dall'Iva ai codici Ateco: tempo di ripensamenti?
Il tema Iva si lega poi a quello dei codici Ateco, più volte affrontato da Itala a Tavola. Al centro di grandi scontri nella prima fase della pandemia. Ma cosa sono? I codici Ateco tecnicamente identificano una attività economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. Nell’ambito della sicurezza del lavoro, il codice Ateco è necessario all’individuazione della macrocategoria di rischio dell’attività economica (rischio basso, medio, alto).Nelle linee guida redatte nel 2011, Inail ha infatti associato a ciascun codice Ateco una fascia di rischio specifica per ciascuna attività economica. Una corretta individuazione del rischio aziendale attraverso il codice Ateco è fondamentale poiché da essa dipendono le misure di sicurezza dei locali e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché la loro specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E, infine, la qualificazione in termini Iva.
Per lungo tempo, il Governo ha tenuto un atteggiamento rigido sul tema. Tanto da rendere difficoltose le attività dei locali pubblici, nel frattempo costretti a trasformarsi in mense o gastronomie per rimanere operativi. Il rischio assegnato ai bar e ai ristoranti, nonostante i rilievi scientifici (compresi ora quelli sul coprifuoco, ma fermarsi solo a valutazioni fredde, tecniche e in qualche caso pure vetuste e non veritiere è uno dei maggiori errori compiuti da marzo 2020 a oggi.

