Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini parte il contributo fino a mille euro per le partite Iva aperte nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019. Insomma, le start-up. A partire dal 9 novembre e fino al 9 dicembre 2021 è possibile inviare le richieste. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati dal decreto legge Sostegni, tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.

Un sostegno alle nuove idee Al via il contributo da mille euro per le start-up. Un mese per fare domanda
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A chi spetta il contributo

Come previsto dall’articolo 1-ter del decreto Sostegni, introdotto in sede di conversione, il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019. Tuttavia, valgono gli altri requisiti previsti dallo stesso articolo del decreto Sostegni.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli
intermediari finanziari e le società di partecipazione.

 

Come e quando trasmettere la domanda

La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro, il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.