Scontrini elettronici, le sanzioni. Caffè pagati ogni mese? Attenzione, previste penalità severe
La Guardia di Finanza ha reso note le sanzioni a cui vanno incontro gli esercizi commerciali che venissero meno all'obbligo di trasmettere i dati digitalmente ogni giorno. Differenze tra la cessione di beni o di servizi
Dal 1° gennaio è scattato l’obbligo per gli esercizi commerciali di trasmettere gli scontrini fiscali all’Agenzia delle Entrate automaticamente e in digitale. Un iter lungo è stato percorso per arrivare fino a qui tra rinvii, polemiche, dubbi e interrogativi su quale fosse la reale efficacia dell’iniziativa soprattutto in funzione di una domanda: i controlli avvengono? Con quale frequenza? E quali sono le sanzioni a cui si va incontro in caso di irregolarità?
Le domande sembrano banali, ma per un certo periodo l’obbligo era solo teorico e anche in caso di irregolarità non erano previste sanzioni di alcun tipo. Ora però la circolare della Guardia di Finanza n. 2017/2021 datata 5 gennaio 2021 ha definito le norme e gli effetti sulla individuazione del momento di effettuazione dell’operazione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi. Bar e ristoranti devono drizzare le antenne per tutto ciò che riguarda la voce "cessione di beni", ma con qualche eccezione.

Mancata memorizzazione? Penalità del 90%
In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata.
Sanzione specifica se non funziona l'Rt
Uguale sanzione è prevista anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di Rt e Server-Rt (la strumentazione è stata al centro delle polemiche più accese tra costi e difficoltà di gestione, anche in funzione della questione lotteria), quando il corrispettivo non viene annotato nel «registro di emergenza», a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero e invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione.
La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento. Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva.
Il caso dell'abbonamento al caffè
In caso invece di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l’operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà - al momento del pagamento - la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. Quindi nel caso di un cliente che concorda con l’esercente di bar di pagargli i caffè consumati in un mese in unica soluzione al termine dello stesso periodo, si è in presenza di una prestazione di servizi consistente nella somministrazione dei caffè stessi.
L’esercente dovrà rilasciare a ogni consumazione un documento commerciale con indicazione di corrispettivo non riscosso, per poi generare al momento del pagamento un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente. L’imposta concorrerà in questo caso con la liquidazione dell’Iva relativa al mese successivo a quello delle consumazioni.
Le domande sembrano banali, ma per un certo periodo l’obbligo era solo teorico e anche in caso di irregolarità non erano previste sanzioni di alcun tipo. Ora però la circolare della Guardia di Finanza n. 2017/2021 datata 5 gennaio 2021 ha definito le norme e gli effetti sulla individuazione del momento di effettuazione dell’operazione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi. Bar e ristoranti devono drizzare le antenne per tutto ciò che riguarda la voce "cessione di beni", ma con qualche eccezione.

Mancata memorizzazione? Penalità del 90%
In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata.
Sanzione specifica se non funziona l'Rt
Uguale sanzione è prevista anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di Rt e Server-Rt (la strumentazione è stata al centro delle polemiche più accese tra costi e difficoltà di gestione, anche in funzione della questione lotteria), quando il corrispettivo non viene annotato nel «registro di emergenza», a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero e invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione.
La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento. Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva.
Il caso dell'abbonamento al caffè
In caso invece di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l’operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà - al momento del pagamento - la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. Quindi nel caso di un cliente che concorda con l’esercente di bar di pagargli i caffè consumati in un mese in unica soluzione al termine dello stesso periodo, si è in presenza di una prestazione di servizi consistente nella somministrazione dei caffè stessi.
L’esercente dovrà rilasciare a ogni consumazione un documento commerciale con indicazione di corrispettivo non riscosso, per poi generare al momento del pagamento un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente. L’imposta concorrerà in questo caso con la liquidazione dell’Iva relativa al mese successivo a quello delle consumazioni.

