Buoni pasto, baristi contro nuove regole «Cumulabili e validi ovunque, così no!»
Dal 9 settembre nuove norme per i buoni pasto. Sarà ampliato il bacino di pubblici esercizi dove saranno spendibili e i ticket saranno cumulabili. I baristi si sentono penalizzati e si attivano per chiedere contromisure
Entreranno in vigore il prossimo 9 settembre le nuove regole sull’utilizzo dei buoni pasto, introdotte con il Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 122/2017, e i baristi sono già sul piede di guerra. Il Decreto individua gli esercizi commerciali presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. Diverse le novità previste dal decreto: i buoni possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, inoltre, gli stessi buoni possono essere utilizzati dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Inoltre ecco la possibilità di utilizzo cumulativo dei buoni pasto per un massimo di 8, i buoni non daranno diritto a resto in denaro e non potranno essere convertiti in denaro; tale disposizione vale sia per i buoni cartacei che per quelli in forma elettronica. Verrà inserita sui buoni la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Perché dunque i baristi non ci stanno? «Non bastava - dichiara Matteo Toniolo, dirigente dell’Associazione provinciale pubblici esercizi (Appe) con delega ai buoni pasto - il continuo aumento delle commissioni a nostro carico: ora anche queste novità legislative che ci mettono in ginocchio». Il riferimento è, in particolare, all’abolizione del divieto di cumulabilità dei buoni e all’aumento dei punti in cui si possono “spendere” i ticket, con l’introduzione di agriturismi, ittiturismi, aziende agricole ed industrie alimentari.
«Lo snaturamento delle caratteristiche del buono pasto come rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa - prosegue Toniolo - è stato “certificato” dal Consiglio di Stato che, lo scorso febbraio, aveva emesso un parere sulla bozza di Decreto Ministeriale». Nella relazione dell’organo statale (la n. 287/2017) si legge anche che la cumulabilità dei buoni pasto incoraggia «la prassi che vede utilizzare i buoni pasto come una sorta di buoni spesa universali, e dei surrogati del danaro contante».
«Siamo arrivati al punto - dichiara Toniolo - che, poiché vi era la prassi diffusa, seppure illegittima, di cumulare i buoni pasto, la stessa è stata legalizzata». Secondo l’Associazione degli esercenti, l’effetto distorsivo di queste nuove norme sarà immediato e dirompente.
«Mettiamo insieme - conferma il dirigente dell’Appe - la cumulabilità dei ticket con la possibilità di spenderli praticamente ovunque e, tra qualche mese, vedremo i lavoratori “risparmiare” i buoni durante la settimana, per poi utilizzarli al sabato sera in agriturismo, oppure per andare a comprare il vino sui Colli».
L’Appe ricorda che il buono pasto è un “servizio sostitutivo di mensa” e, in quanto tale, gode di importanti benefici fiscali: per l’azienda, che acquista i buoni pasto da distribuire ai dipendenti, il costo sostenuto è deducibile integralmente ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires/Irap); per il lavoratore, l’erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di euro 7,00 (buoni pasto elettronici) o euro 5,29 (buoni pasto cartacei), non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
«In realtà - dichiara Toniolo - ormai i buoni pasto sono diventati veri e propri “buoni spesa” liberamente utilizzabili più o meno ovunque, scambiati e venduti online, come da noi ripetutamente segnalato». L’Appe preannuncia uno “stato di agitazione” dei baristi: saranno svolte nelle prossime settimane delle riunioni durante le quali si decideranno azioni, anche clamorose, di protesta.
«Per il momento - dichiara Toniolo - stiamo raccogliendo le deleghe degli esercenti a trattare, per conto loro, le condizioni contrattuali con le ditte emettitrici. Siamo i primi in Italia a muoverci in questo modo e ci auguriamo che presto anche altre Associazioni facciano lo stesso, in modo da acquisire sempre maggiore potere contrattuale».

Inoltre ecco la possibilità di utilizzo cumulativo dei buoni pasto per un massimo di 8, i buoni non daranno diritto a resto in denaro e non potranno essere convertiti in denaro; tale disposizione vale sia per i buoni cartacei che per quelli in forma elettronica. Verrà inserita sui buoni la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Perché dunque i baristi non ci stanno? «Non bastava - dichiara Matteo Toniolo, dirigente dell’Associazione provinciale pubblici esercizi (Appe) con delega ai buoni pasto - il continuo aumento delle commissioni a nostro carico: ora anche queste novità legislative che ci mettono in ginocchio». Il riferimento è, in particolare, all’abolizione del divieto di cumulabilità dei buoni e all’aumento dei punti in cui si possono “spendere” i ticket, con l’introduzione di agriturismi, ittiturismi, aziende agricole ed industrie alimentari.
«Lo snaturamento delle caratteristiche del buono pasto come rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa - prosegue Toniolo - è stato “certificato” dal Consiglio di Stato che, lo scorso febbraio, aveva emesso un parere sulla bozza di Decreto Ministeriale». Nella relazione dell’organo statale (la n. 287/2017) si legge anche che la cumulabilità dei buoni pasto incoraggia «la prassi che vede utilizzare i buoni pasto come una sorta di buoni spesa universali, e dei surrogati del danaro contante».
«Siamo arrivati al punto - dichiara Toniolo - che, poiché vi era la prassi diffusa, seppure illegittima, di cumulare i buoni pasto, la stessa è stata legalizzata». Secondo l’Associazione degli esercenti, l’effetto distorsivo di queste nuove norme sarà immediato e dirompente.
«Mettiamo insieme - conferma il dirigente dell’Appe - la cumulabilità dei ticket con la possibilità di spenderli praticamente ovunque e, tra qualche mese, vedremo i lavoratori “risparmiare” i buoni durante la settimana, per poi utilizzarli al sabato sera in agriturismo, oppure per andare a comprare il vino sui Colli».
L’Appe ricorda che il buono pasto è un “servizio sostitutivo di mensa” e, in quanto tale, gode di importanti benefici fiscali: per l’azienda, che acquista i buoni pasto da distribuire ai dipendenti, il costo sostenuto è deducibile integralmente ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires/Irap); per il lavoratore, l’erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di euro 7,00 (buoni pasto elettronici) o euro 5,29 (buoni pasto cartacei), non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
«In realtà - dichiara Toniolo - ormai i buoni pasto sono diventati veri e propri “buoni spesa” liberamente utilizzabili più o meno ovunque, scambiati e venduti online, come da noi ripetutamente segnalato». L’Appe preannuncia uno “stato di agitazione” dei baristi: saranno svolte nelle prossime settimane delle riunioni durante le quali si decideranno azioni, anche clamorose, di protesta.
«Per il momento - dichiara Toniolo - stiamo raccogliendo le deleghe degli esercenti a trattare, per conto loro, le condizioni contrattuali con le ditte emettitrici. Siamo i primi in Italia a muoverci in questo modo e ci auguriamo che presto anche altre Associazioni facciano lo stesso, in modo da acquisire sempre maggiore potere contrattuale».

