Farà fede il testo licenziato dal Senato con le modifiche apportate in commissione alla Camera, a patto che queste ultime abbiano trovato piena copertura. I provvedimenti saranno varati insieme al nuovo pacchetto anticrisi uscito dalle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera che, sempre a quanto si è appreso, non sarà modificato salvo alcune correzioni formali.

Consideriamo una scelta di alta responsabilità quella di trasferire le norme contenute nel decreto latte in quello anticrisi. è quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini in riferimento alla discussione in aula alla Camera del decreto legge sulle quote latte. In questo momento di crisi del settore non possiamo perdere altro tempo prezioso - ha concluso Marini - e questo nell'interesse di 350mila imprese agricole coinvolte dai provvedimenti contenuti nel decreto che vanno dalle quote latte alle assicurazioni contro le calamità atmosferiche fino alla defiscalizzazione degli oneri sociali per favorire l'occupazione nelle aree montane e svantaggiate.

Quanto invece al decreto quote latte, questi i principali interventi:

ASSEGNAZIONE QUOTE
L'aumento del 5% della quota nazionale di produzione del latte frutto del regolamento europeo del 17 marzo 2008 (più 210mila tonnellate) e dell'accordo sulla Pac del 20 novembre del 2008 (più 547mila) - per un totale di 758mila tonnellate - sarà assegnato anche ai cosiddetti 'splafonatori', vale a dire alle aziende che nel 2007/2008 abbiano prodotto più della propria quota e che siano ancora in produzione. Gli aumenti della quota non saranno più ripartiti tra
le regioni e da queste rassegnate alle aziende, ma confluiranno nella riserva nazionale e saranno ripartiti dal commissario ad hoc. Gli assegnatari saranno in via prioritaria i titolari della quota B ridotta, poi a chi ha affittato quote latte, chi ha sforato le quote, ai titolari di aziende in zone montane o svantaggiate e ai giovani imprenditori agricoli.

SPLAFONATORI
Per accedere all'assegnazione delle quote, le aziende splafonatrici dovranno mettersi in regola, fissare una rateizzazione del debito a tassi di mercato e rinunciare ai contenziosi.

RATEIZZAZIONE
I produttori potranno rateizzare i debiti, di importo non inferiore ai 25mila euro, accumulati fino al 31 marzo del 2009. La richiesta dovrà essere fatta all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e, se accettata, sospenderà le procedure di recupero forzoso. La prima rata dovrà essere pagata entro il 31 dicembre 2009, ma potrà essere compensata con i contributi nazionali o comunitari. Le rate del debito, cui saranno applicati tassi di mercato, potranno avere durata:
a) non superiore a 13 anni per i debiti fino a 100mila euro
b) non superiore a 22 anni per i debiti tra 100mila e 300mila euro
c) non superiore a 30 anni per i debiti superiori a 300mila euro

COMMISSARIO
è nominato un commissario straordinario che, avvalendosi dell'Agea, assegni le quote disponibili, definisce le modalità di applicazione della rateizzazione, decide entro tre mesi l'accoglimento delle richieste di rateizzazione. Resterà in carica fino al 31 dicembre 2010.

FONDO DA 45 MILIONI
Gli agricoltori che hanno acquistato quote latte potranno beneficiare di 45 milioni di euro per l'accesso al credito.

AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI
Prorogate le agevolazioni previdenziali per le zone svantaggiate.

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE
Rifinanziato con 330 milioni di euro nel 2009 e 230 milioni l'anno nel biennio 2010-2011 il fondo per le aziende agricole che si assicurano dai danni
provocati dalle calamità naturali.

DENUNCIA BOVINI E PRODUZIONE LATTE
I produttori dovranno trasmettere per via telematica all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura i dati relativi al numero dei capi bovini detenuti
in stalla e al quantitativo di latte prodotto.

REGISTRO NAZIONALE DEI DEBITI
Sarà creato all'Agea, mediante il sistema informativo agricolo nazionale, il registro nazionale dei debiti in cui saranno iscritti tutti gli importi
registrati a debito. Si tratta di un'iscrizione a ruolo ai fini del recupero, che fa scattare l'obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori.

Fonte: Agi