Quote latte, sintesi del decreto legge
Il decreto-legge prevede
1) In primo luogo, l'attribuzione ai produttori delle nuove quote negoziate a livello comunitario (si tratta di 750.000 tonnellate, cui vanno aggiunte 85.000 tonnellate di maggior produzione derivanti dal nuovo metodo di calcolo della materia grassa negoziato a Bruxelles). Le nuove quote latte saranno assegnate in parte ai produttori responsabili delle eccedenze e in parte agli altri produttori.
2) Viene prevista inoltre l'istituzione del registro nazionale dei debiti, secondo quanto disposto dal Regolamento comunitario che fissa le regole finanziarie della politica agricola comune (n.885/2006); il registro elencherà tutti i produttori tenuti a un pagamento verso l'amministrazione italiana derivante da disposizioni comunitarie nel settore agricolo.
3) Infine viene prevista la rateizzazione (conforme ai criteri previsti dall'ordinamento comunitario) dei debiti che derivano dal mancato pagamento del prelievo di latte, nei casi in cui il pagamento in unica soluzione potrebbe determinare la cessazione dell'attività delle imprese; una misura, quest'ultima tesa, ad assicurare al tempo stesso il recupero dei debiti e la salvaguardia dell'erario.
1) In primo luogo, l'attribuzione ai produttori delle nuove quote negoziate a livello comunitario (si tratta di 750.000 tonnellate, cui vanno aggiunte 85.000 tonnellate di maggior produzione derivanti dal nuovo metodo di calcolo della materia grassa negoziato a Bruxelles). Le nuove quote latte saranno assegnate in parte ai produttori responsabili delle eccedenze e in parte agli altri produttori.
2) Viene prevista inoltre l'istituzione del registro nazionale dei debiti, secondo quanto disposto dal Regolamento comunitario che fissa le regole finanziarie della politica agricola comune (n.885/2006); il registro elencherà tutti i produttori tenuti a un pagamento verso l'amministrazione italiana derivante da disposizioni comunitarie nel settore agricolo.
3) Infine viene prevista la rateizzazione (conforme ai criteri previsti dall'ordinamento comunitario) dei debiti che derivano dal mancato pagamento del prelievo di latte, nei casi in cui il pagamento in unica soluzione potrebbe determinare la cessazione dell'attività delle imprese; una misura, quest'ultima tesa, ad assicurare al tempo stesso il recupero dei debiti e la salvaguardia dell'erario.

