Sì alla legge sulla tracciabilità dell'olio. Più trasparenza per i consumatori
Tra le altre cose la legge prevede modalità per l'indicazione nell'etichettatura dell'origine degli olii di oliva vergini e indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli
La tracciabilità dell'olio extravergine di oliva ora è normata in Italia da una legge specifica. La Commissione agricoltura della Camera presieduta da Paolo Russo ha infatti licenziato definitivamente in sede legislativa una norma attesa dagli operatori del settore. «La qualità dell'olio italiano da oggi in poi sarà tutelata e verrà garantita la provenienza e i marchi del nostro oro giallo», sintetizza Russo. La legge prevede modalità per l'indicazione nell'etichettatura dell'origine degli olii di oliva vergini; modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche delle qualità organolettiche; indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli, come l'uso di informazioni che evocano zone di origine non corrispondenti a quelle effettive oppure le omissioni che possono ingenerare false convinzioni circa l'origine delle olive; una disciplina dell'uso dei marchi di impresa, stabilendo i casi di illiceità, le conseguenze amministrative e le sanzioni nelle ipotesi di reato, introducendo anche l'ipotesi di reato per l'illecito uso del marchio che sarà perseguito anche con sanzioni penali. Inoltre la legge fissa il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le sue proprietà specifiche, che non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento.
Tra le novità, il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura o della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra mille euro e 8mila euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto. Precisati i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della concorrenza nel mercato degli oli di oliva vergini.
Previste anche norme per evitare frodi connesse al regime agevolato di importazioni dall'esterno dell'Unione europea dei prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni a svantaggio dei produttori europei; consentito che gli oli vergini d'oliva, anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extra Ue, siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente l'autorizzazione del Mipaaf e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento.

