Per il Salame Felino è giusto chiedere la tutela Igp che ne circoscrive la produzione esclusivamente alla provincia di Parma. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tar del Lazio emessa nel 2008. Il ricorso è stato fatto dal ministero delle Politiche agricole contro Grandi Salumifici Italiani che vorebbero estendere la lavorazione del salame a sette regioni italiane.

L'Associazione dei produttori per la tutela del Salame Felino ritiene, invece, essenziale che la denominazione del prodotto sia riferita all'area geografica della provincia di Parma, dove si trova il paese di Felino, quale zona d'origine del salume rispondente alle condizioni e ai requisiti definiti nel disciplinare di produzione depositato dall'Associazione stessa.

La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali contro Grandi Salumifici Italiani e, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 2595/2008 impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado sancendo la legittimità della richiesta di riconoscimento della Igp 'Salame Felino”.

Il Consiglio di Stato, infatti, riconosce l'infondatezza del ricorso originario, sia con riferimento alla procedura di riconoscimento applicata dal ministero, risultata conforme a tutte le disposizioni normative in merito, sia soprattutto con riferimento alla legittimità della denominazione Salame Felino di chiedere il riconoscimento come Igp.

La sentenza ha infatti sancito la non genericità di tale denominazione, affermando che in concreto è elemento da valutare il fatto che tale produzione - in mancanza di un riconoscimento comunitario - avvenga anche altrove, tenendo conto che la registrazione del prodotto è diretta proprio a regolamentare modalità e luogo di produzione, anche al fine di limitare l'utilizzo del nome ai produttori in possesso di determinate caratteristiche.

A parere del Consiglio di Stato è stato pienamente dimostrato che la tecnica di produzione del Salame Felino sia stata creata e si sia sviluppata nella provincia di Parma e che il prodotto ha i requisiti per essere originario di tali luoghi, di avere una reputazione legata a tale origine geografica e di essere prodotto in tali zone, senza essere ad oggi divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare della comunità.

Alla notizia il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, ha dichiarato doddisfatto: «La sentenza del Consiglio di Stato conferma quanto da noi sostenuto, da sempre, e con forza, ovvero che i prodotti del territorio, con le sue caratteristiche naturali e storico-culturali, sono il fattore che genera distintività. In tale contesto, le Indicazioni geografiche rappresentano lo strumento d'eccellenza, poiché permettono di valorizzare sia il territorio che gli agricoltori, e contemporaneamente sono garanzia di trasparenza e qualità per i consumatori».